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L'indennita' mensile di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dovuta ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, l'indennita' speciale di pubblica sicurezza, dovuta ai militari di truppa, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato, e l'indennita' di servizio speciale dovuta ai vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stabilite nelle misure mensili lorde di lire 13.900 per i celibi e lire 16.100 per gli ammogliati. Per i militari di truppa in servizio di leva e per i vigili volontari ausiliari di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le indennita' di cui al comma precedente sono stabilite nelle misure mensili lorde di lire 3900 per i celibi e lire 6100 per gli ammogliati.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1963 al 9 ottobre 2010
