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Le indennita' di cui agli articoli precedenti sono corrisposte agli ufficiali nelle misure vigenti al 31 agosto 1962 e da sottufficiali ed i militari di truppa nelle misure vigenti al 31 gennaio 1962 nel caso in cui essi prestino servizio presso le amministrazioni finanziarie con il diritto all'assegno mensile previsto dalla legge 8 novembre 1961, n. 1162. E' salva la facolta' di rinunziare al suddetto assegno mensile. In tal caso le indennita' sono corrisposte nelle misure previste dagli articoli precedenti.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1963 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-01-26;41~art4 · fonte del testo