Il testo dell'articolo 6 della legge 2 ottobre 1967, numero 895, e' sostituito dal seguente: "Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con la reclusione da uno a otto anni".

Testo vigente dal 22 ottobre 1974

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1974-10-14;497~art13 · fonte su Normattiva