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La riscossione dei canoni di abbonamento ordinario alle radioaudizioni e alla televisione, nonche' la devoluzione dei canoni stessi restano regolati dalle vigenti disposizioni. Nella misura dei canoni di abbonamento non sono comprese dal 1 gennaio 1975 le tasse postali di versamento e di affrancatura per il recapito a domicilio del libretto personale di iscrizione. La misura del canone dovuto dalla concessionaria allo Stato e' stabilita dalla convenzione di cui al successivo articolo 46.

Testo in vigore dal 17 aprile 1975 al 6 maggio 2004

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 284/2002

    Questione infondata
    26 giugno 2002

    Non è irragionevole la imposizione di un canone destinato alla sola concessionaria RAI, in quanto il venir meno del monopolio statale delle emissioni televisive non ha fatto venir meno l'esistenza e la giustificazione costituzionale dello specifico "servizio pubblico radiotelevisivo" esercitato da un apposito concessionario rientrante nella sfera pubblica con specifici obblighi di servizio pubblico, quali l'obbligo di assicurare una informazione completa, di adeguato livello professionale e rigorosamente imparziale nel riflettere il dibattito fra i diversi orientamenti politici che si confrontano nel Paese, nonché di curare la funzione di promozione culturale e l'apertura dei programmi alle più significative realtà culturali. Né, sotto altro profilo, può dirsi lesivo del principio di uguaglianza il collegamento dell'obbligo di pagare il canone alla semplice detenzione dell'apparecchio, stante la natura di imposta impressa al canone, che esclude ogni nesso di necessaria corrispettività fra obbligo tributario e fruizione effettiva del servizio. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, 10 e 25 del regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e degli articoli 15 e 16 della legge 14 aprile 1975, n. 103, «e norme ivi citate», sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 9 e 21 della Costituzione. - Sulla natura tributaria del canone radiotelevisivo v. citata sentenza n. 81/1963; sulla sua configurazione come imposta v. citata sentenza n. 535/1988; sulla detenzione di un apparecchio televisivo quale ragionevole indice di capacità contributiva v. citate ordinanze n. 219/1989 e n. 499/1989. - Sulla cessazione del monopolio statale delle emissioni televisive, con riguardo alle trasmissioni provenienti dall'estero v. citata sentenza n. 225/1974, con riguardo alle trasmissioni in ambito locale v. citate sentenze n. 226/1974 e n. 202/1976. - Sul servizio radiotelevisio pubblico nell'ambito di un sistema misto pubblico-privato, v. citata sentenza n. 155/2002.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 9 cost. · Art. 21 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art16 · fonte su Normattiva