Articolo abrogato dalla l. 3 maggio 2004, n. 112.
Abrogato dal 6 maggio 2004
Articolo abrogato dalla l. 3 maggio 2004, n. 112.
Abrogato dal 6 maggio 2004
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Questione già dichiarata non fondata e manifestamente infondata. - v. S.n. 535/1988, O.n. 219/1989.
Art. 53 cost. · Art. 15 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva
RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - Anche a voler considerare il canone di abbonamento radiotelevisivo come un'imposta, la mera detenzione di un apparecchio può essere ragionevolmente ritenuta indice di capacità contributiva ai fini dell'imposizione del modestissimo tributo che l'utente è tenuto a versare. La capacità contributiva difatti consiste nell'idoneità ad eseguire la prestazione coattivamente imposta, correlata non già alla concreta capacità del singolo contribuente, bensì al presupposto economico al quale l'obbligazione è collegata.
Art. 53 cost. · Art. 3 cost. · Art. 15 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art15 · fonte su Normattiva