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La societa' concessionaria e' tenuta a trasmettere i comunicati e le dichiarazioni ufficiali del Presidente della Repubblica, dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte costituzionale, su richiesta degli organi medesimi, facendo precedere e seguire alle trasmissioni l'esplicita menzione della provenienza dei comunicati e delle dichiarazioni. Per gravi e urgenti necessita' pubbliche la richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri ha effetto immediato. In questo caso egli e' tenuto a darne contemporanea comunicazione alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Testo in vigore dal 17 aprile 1975 al 8 settembre 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art22 · fonte su Normattiva