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Chiunque, ai sensi dell'articolo 24, intenda installare ed esercitare reti e impianti locali di diffusione sonora e televisiva via cavo e distribuire, attraverso di essi, i programmi indicati nello stesso articolo, deve chiedere autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e alla regione competente per territorio.

Testo in vigore dal 17 aprile 1975 al 24 marzo 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art25 · fonte su Normattiva