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Chiunque, ai sensi dell'articolo 24, intenda installare ed esercitare reti e impianti locali di diffusione sonora e televisiva via cavo e distribuire, attraverso di essi, i programmi indicati nello stesso articolo, deve chiedere autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e alla regione competente per territorio. 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs 22 febbraio 1991, n. 73
7Il D.Lgs 22 febbraio 1991, n. 73 ha disposto (con l'art. 1) che "Le disposizioni contenute nel titolo II della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono sostituite dalle norme del presente decreto."
Testo in vigore dal 24 marzo 1991 al 6 maggio 2004
