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Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 26, fermi restando gli obblighi previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento, e' tenuto:
- a)a completare l'installazione e l'attivazione della rete e degli impianti, in conformita' al progetto esecutivo presentato in allegato alla domanda di autorizzazione, entro la data e con la progressione riportate nell'autorizzazione medesima, salvo giustificato motivo;
- b)a soddisfare alle richieste di allacciamento dei residenti nella zona definita dal secondo comma dell'articolo 24.
Testo in vigore dal 17 aprile 1975 al 24 marzo 1991
