Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 aprile 1975 al 24 marzo 1991. Leggi il testo vigente →

Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 26, fermi restando gli obblighi previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento, e' tenuto:

  • a)a completare l'installazione e l'attivazione della rete e degli impianti, in conformita' al progetto esecutivo presentato in allegato alla domanda di autorizzazione, entro la data e con la progressione riportate nell'autorizzazione medesima, salvo giustificato motivo;
  • b)a soddisfare alle richieste di allacciamento dei residenti nella zona definita dal secondo comma dell'articolo 24.

Testo in vigore dal 17 aprile 1975 al 24 marzo 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art28 · fonte su Normattiva