Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 marzo 1991 al 6 maggio 2004. Leggi il testo vigente →

Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 26, fermi restando gli obblighi previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento, e' tenuto:

  • a)a completare l'installazione e l'attivazione della rete e degli impianti, in conformita' al progetto esecutivo presentato in allegato alla domanda di autorizzazione, entro la data e con la progressione riportate nell'autorizzazione medesima, salvo giustificato motivo;
  • b)a soddisfare alle richieste di allacciamento dei residenti nella zona definita dal secondo comma dell'articolo 24. 7
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs 22 febbraio 1991, n. 73

7

Il D.Lgs 22 febbraio 1991, n. 73 ha disposto (con l'art. 1) che "Le disposizioni contenute nel titolo II della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono sostituite dalle norme del presente decreto."

Testo in vigore dal 24 marzo 1991 al 6 maggio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art28 · fonte su Normattiva