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La regione, nella quale e' compreso il territorio nel cui ambito sono installati gli impianti, rilascia l'autorizzazione per la diffusione di programmi sonori e televisivi sulla rete via cavo locale autorizzata ai sensi dell'articolo 26. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata a soggetto diverso dal titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 26. L'autorizzazione decade in caso di morte o di fallimento del titolare e in caso di decadenza dell'autorizzazione rilasciata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 26. Il titolare dell'autorizzazione incorre inoltre nella decadenza qualora:
- 1)venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione;
- 2)superi i limiti complessivi o superi ripetutamente i limiti orari posti alla trasmissione di messaggi pubblicitari;
- 3)non rispetti in ripetute occasioni il disposto di cui al quinto comma del presente articolo, ai punti b) e c). Nel concedere l'autorizzazione la regione deve assicurare il rispetto delle seguenti norme:
- a)il limite massimo di durata complessiva dei messaggi pubblicitari, che devono essere riservati alla pubblicita' locale, non puo' superare il 5 per cento dei tempi totali di trasmissione, esclusi i tempi utilizzati per le repliche di programmi diffusi nei sei mesi precedenti, con una durata massima di 6 minuti per ciascuna ora solare di trasmissione;
- b)e' vietata ogni interconnessione per trasmissione contemporanea con altre reti, anche estere;
- c)sul totale delle ore di trasmissione settimanali di ciascun canale, la quota parte composta da programmi acquistati, noleggiati o scambiati, non puo' superare quella composta da programmi prodotti in proprio. Sono esclusi da questo computo i tempi di trasmissione di immagini fisse. Le autorizzazioni di cui all'articolo 26 ed al presente articolo non sostituiscono le altre autorizzazioni e licenze previste dalle vigenti disposizioni legislative.
Testo in vigore dal 17 aprile 1975 al 24 marzo 1991
