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La regione, nella quale e' compreso il territorio nel cui ambito sono installati gli impianti, rilascia l'autorizzazione per la diffusione di programmi sonori e televisivi sulla rete via cavo locale autorizzata ai sensi dell'articolo 26. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata a soggetto diverso dal titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 26. L'autorizzazione decade in caso di morte o di fallimento del titolare e in caso di decadenza dell'autorizzazione rilasciata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 26. Il titolare dell'autorizzazione incorre inoltre nella decadenza qualora:

  • 1)venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione;
  • 2)superi i limiti complessivi o superi ripetutamente i limiti orari posti alla trasmissione di messaggi pubblicitari;
  • 3)non rispetti in ripetute occasioni il disposto di cui al quinto comma del presente articolo, ai punti b) e c). Nel concedere l'autorizzazione la regione deve assicurare il rispetto delle seguenti norme:
  • a)il limite massimo di durata complessiva dei messaggi pubblicitari, che devono essere riservati alla pubblicita' locale, non puo' superare il 5 per cento dei tempi totali di trasmissione, esclusi i tempi utilizzati per le repliche di programmi diffusi nei sei mesi precedenti, con una durata massima di 6 minuti per ciascuna ora solare di trasmissione;
  • b)e' vietata ogni interconnessione per trasmissione contemporanea con altre reti, anche estere;
  • c)sul totale delle ore di trasmissione settimanali di ciascun canale, la quota parte composta da programmi acquistati, noleggiati o scambiati, non puo' superare quella composta da programmi prodotti in proprio. Sono esclusi da questo computo i tempi di trasmissione di immagini fisse. Le autorizzazioni di cui all'articolo 26 ed al presente articolo non sostituiscono le altre autorizzazioni e licenze previste dalle vigenti disposizioni legislative. 7
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs 22 febbraio 1991, n. 73

7

Il D.Lgs 22 febbraio 1991, n. 73 ha disposto (con l'art. 1) che "Le disposizioni contenute nel titolo II della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono sostituite dalle norme del presente decreto."

Testo in vigore dal 24 marzo 1991 al 6 maggio 2004

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 68/1992

    Questione infondata
    24 febbraio 1992

    1) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal P…

    Art. 3 cost. · Art. 195 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 45 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva · Art. 30 Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art30 · fonte su Normattiva