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I titolari degli impianti di cui all'articolo 24, gia' installati sul territorio nazionale, devono presentare, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 26, domanda di autorizzazione corredata dalle caratteristiche tecniche degli impianti. Il funzionamento in via provvisoria degli impianti suddetti e' consentito sino al rilascio dell'autorizzazione, sempreche' sia stata presentata nei termini la domanda di cui al precedente comma. Ove sia accertato che l'impianto non risponde ai requisiti stabiliti dalla legge e dal regolamento, l'autorizzazione non puo' essere rilasciata ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assegna un termine di sei mesi entro il quale l'impianto deve essere adeguato ai requisiti di legge. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dispone la disattivazione dell'impianto da eseguirsi d'ufficio. Vengono pure disattivati quegli impianti per i quali non sia stata presentata domanda entro i termini di cui al primo comma.

Testo in vigore dal 17 aprile 1975 al 24 marzo 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art35 · fonte su Normattiva