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I titolari degli impianti di cui all'articolo 24, gia' installati sul territorio nazionale, devono presentare, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 26, domanda di autorizzazione corredata dalle caratteristiche tecniche degli impianti. Il funzionamento in via provvisoria degli impianti suddetti e' consentito sino al rilascio dell'autorizzazione, sempreche' sia stata presentata nei termini la domanda di cui al precedente comma. Ove sia accertato che l'impianto non risponde ai requisiti stabiliti dalla legge e dal regolamento, l'autorizzazione non puo' essere rilasciata ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assegna un termine di sei mesi entro il quale l'impianto deve essere adeguato ai requisiti di legge. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dispone la disattivazione dell'impianto da eseguirsi d'ufficio. Vengono pure disattivati quegli impianti per i quali non sia stata presentata domanda entro i termini di cui al primo comma. 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs 22 febbraio 1991, n. 73
7Il D.Lgs 22 febbraio 1991, n. 73 ha disposto (con l'art. 1) che "Le disposizioni contenute nel titolo II della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono sostituite dalle norme del presente decreto."
Testo in vigore dal 24 marzo 1991 al 6 maggio 2004
