Le azioni della societa' concessionaria dei pubblici servizi di radiodiffusione circolare appartenenti a soggetti privati non aventi titolo ai sensi dell'articolo 3 della presente legge sono trasferite di diritto all'istituto per la ricostruzione industriale con effetto dal 1 dicembre 1974. Il relativo indennizzo e' corrisposto agli aventi diritto secondo il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data della pubblicazione della presente legge.
Testo vigente dal 17 aprile 1975
