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L'amministrazione stabilisce, di volta in volta, il numero dei posti disponibili nel ruolo da mettere a concorso. E' in facolta' dell'amministrazione mettere a concorso, oltre i posti disponibili alla data del bando, anche quelli che si faranno vacanti nel personale di ruolo, in dipendenza di collocamento a riposo di ufficio del personale stesso e delle promozioni da aiuto ricevitore a ricevitore, nel semestre successivo alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso. Le nomine a tali posti in eccedenza sono conferite al verificarsi delle singole vacanze qualora il concorso venga espletato prima. La commissione esaminatrice, nominata dal Ministro per le finanze, e' composta dall'ispettore generale per il lotto e le lotterie ovvero da altro funzionario pari grado in servizio presso l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie e da tre funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione, in servizio presso l'ispettorato medesimo. Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva, in servizio presso detto ispettorato con qualifica non superiore a direttore di sezione. Il colloquio previsto dall'articolo 9 della presente legge e' sostenuto davanti ad una commissione di composizione conforme a quella di cui ai commi precedenti.

Testo in vigore dal 20 gennaio 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-12-28;1330~art3 · fonte del testo