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Nei concorsi per la nomina ad aiuto ricevitore del lotto sono preferiti a parita' di merito:

  • 1)gli insigniti di medaglia al valore militare;
  • 2)i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
  • 3)i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
  • 4)i mutilati ed invalidi per servizio;
  • 5)gli orfani di guerra;
  • 6)gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
  • 7)gli orfani dei caduti per servizio;
  • 8)i feriti in combattimento;
  • 9)gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa;
  • 10)i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
  • 11)i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
  • 12)i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
  • 13)le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
  • 14)le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
  • 15)le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
  • 16)coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
  • 17)coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione del lotto;
  • 18)i coniugati con riguardo al numero dei figli. A parita' di titoli, la preferenza e' determinata:
  • a)dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
  • b)dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;
  • c)dall'eta'.

Testo in vigore dal 20 gennaio 1968 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-12-28;1330~art5 · fonte del testo