Entro i primi dieci giorni di ogni mese i fogli del registro di cui al precedente art. 2, sui quali saranno state annotate le operazioni di carico e scarico verificatesi nel mese precedente, dovranno essere staccati dal registro e, muniti del timbro e sottoscritti dal titolare del registro, dovranno essere inviati all'ente concessionario, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Se per un determinato mese non vi siano state registrazioni ne' al carico ne' allo scarico, il titolare del registro dovra' inviare all'ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni il foglio mobile recante il saldo di chiusura del mese e l'annotazione "negativo". Prima di effettuare il suddetto invio all'ente concessionario, il titolare del registro dovra' riportare i saldi di chiusura sul successivo foglio mobile del registro stesso, che restera' in suo possesso per le successive annotazioni. La ricevuta della raccomandata fara' fede dell'avvenuta spedizione dei fogli all'ente concessionario.

Testo vigente dal 13 gennaio 1950

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urn:nir:stato:legge:1949-11-12;996~art5 · fonte del testo