Per quanto non contemplato dalla presente legge, si applicano in materia di tenuta del registro di cui al precedente art. 2 le norme attualmente vigenti in materia di tenuta del registro di carico e scarico. Entro il mese di gennaio di ogni anno i registri di cui all'art. 2 sono vidimati dall'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione.
Testo vigente dal 13 gennaio 1950
