L'obbligo di cui all'art. 2 della presente legge non incombe a coloro che limitano la propria attivita' alla semplice segnalazione, alle ditte autorizzate per la costruzione e la riparazione o la vendita di apparecchi e materiali radioelettrici, dei probabili acquirenti di detti apparecchi e materiali. Ai segnalatori d'affari su menzionati e' fatto divieto di tenere in deposito apparecchi e materiali radioelettrici.

Testo vigente dal 13 gennaio 1950

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urn:nir:stato:legge:1949-11-12;996~art4 · fonte del testo