Art. 1 — Rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici
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E' attribuito ai movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali. 3 Specifiche disposizioni sono previste dal comma 5-bis per il rimborso da attribuire ai movimenti o partiti politici in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere. L'erogazione dei rimborsi e' disposta, secondo le norme della presente legge, con decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, per quanto riguarda il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, nonche' per i comitati promotori dei referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con decreto del Presidente del Senato della Repubblica, a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica, si provvede all'erogazione dei rimborsi per il rinnovo del Senato della Repubblica. I movimenti o partiti politici che intendano usufruire dei rimborsi ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per il rinnovo degli organi di cui al comma 1. 2 4 8 911 Il rimborso di cui al comma 1 e' corrisposto ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, i diversi fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al medesimo comma 1. In caso di richiesta di uno o piu' referendum, effettuata ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, e' attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alla somma risultante dalla moltiplicazione di un euro per ogni firma valida fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validita' della richiesta e fino ad un limite massimo pari complessivamente a euro 2.582.285 annui, a condizione che la consultazione referendaria abbia raggiunto il quorum di validita' di partecipazione al voto. Analogo rimborso e' previsto, sempre nel limite di lire 5 miliardi di cui al presente comma, per le richieste di referendum effettuate ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 e' pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo del 13 giugno 1999, l'importo di cui al presente comma e' ridotto a L. 3.400. 10 Per il rimborso previsto dal comma 1-bis, in relazione alle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 5 relativi, rispettivamente, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente periodo e' suddiviso tra le ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione e' suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi nell'ambito della ripartizione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515. I rimborsi di cui ai commi 1 e 1-bis sono corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno. I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti in un'unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui si e' svolta la consultazione referendaria. L'erogazione dei rimborsi non e' vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fidejussoria da parte dei movimenti o partiti politici aventi diritto. In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi e' comunque effettuato. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2005, N. 273, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 FEBBRAIO 2006, N. 51. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, e' effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno. Le somme erogate o da erogare ai sensi del presente articolo ed ogni altro credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi. 10 Per il primo rinnovo del Parlamento europeo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e dei consigli regionali negli anni 1999 e 2000, nonche' per le consultazioni referendarie il cui svolgimento sia previsto entro l'anno 2000, i rimborsi sono corrisposti in unica soluzione. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o di irregolare redazione del rendiconto, redatto secondo le modalita' di cui al medesimo articolo 8 della citata legge n. 2 del 1997, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, per i fondi di rispettiva competenza, sospendono l'erogazione del rimborso fino ad avvenuta regolarizzazione. All'articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: "lire 200" sono sostituite dalle seguenti: "lire 800". Al medesimo comma, le parole: "degli abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali". In sede di prima applicazione e in relazione alle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Parlamento europeo del 13 giugno 1999, il termine di cui al comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2 6
Gli interventi su questo articolo(8)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 luglio 2002, n. 156
2La L. 26 luglio 2002, n. 156 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2001 per il rinnovo della Camera dei deputati e dell'Assemblea regionale siciliana e' differito al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a partire dalla rata di rimborso delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati da erogare entro il 31 luglio 2002".
L. 29 novembre 2004, n. 298
3La L. 29 novembre 2004, n. 298 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e dall'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in relazione alle spese elettorali sostenute dai movimenti o partiti politici per la campagna per il rinnovo dei consigli regionali si intende riferito, per la regione Trentino-Alto Adige, al rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con decorrenza dalle elezioni per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano svoltesi il 26 ottobre 2003".
D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168
4Il D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto (con l'art. 14-undecies, comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 3-4 e del 17-18 aprile 2005 e' differito al 30 settembre 2005".
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248
6Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, ha disposto (con l'art. 39-bis, comma 4) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dai rimborsi delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nelle elezioni dell'aprile 2006".
Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l'art. 51-bis, comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 9 e il 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e' differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 3, comma 8) che "Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2008 e' differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto; conseguentemente le quote di rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del presente comma sono corrisposte in un'unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del predetto termine e l'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni".
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122
10Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che "A decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'importo di un euro previsto dall'art. 1, comma 5 primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e' ridotto del 10 per cento ed e' abrogato il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1".
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 2, comma 24) che "Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali relative al rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 28 e 29 marzo 2010, e' differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le quote di rimborso relative all'anno 2010 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del presente comma sono corrisposte in un'unica soluzione, entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del predetto termine, e l'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni".
Testo in vigore dal 27 febbraio 2011 al 17 luglio 2011
