Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni
Art. 8 — Testo unico
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 giugno 1999 al 9 dicembre 2000. Leggi il testo vigente →
Il Governo e' delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico compilativo nel quale devono essere riunite e coordinate le norme di legge vigenti in materia di:
- a)rimborso delle spese elettorali e finanziamenti a favore di partiti, movimenti politici, candidati e titolari di cariche elettive;
- b)agevolazioni a favore dei medesimi soggetti di cui alla lettera a);
- c)controlli e sanzioni previsti dalla legge. Lo schema di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, e' trasmesso, previo parere del Consiglio di Stato, da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine indicato al comma 1, alle Camere per l'acquisizione del parere delle commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni dall'assegnazione; trascorso inutilmente tale termine, il parere si intende acquisito.
Testo in vigore dal 4 giugno 1999 al 9 dicembre 2000
