Art. 1 — Iscrizione personale non di ruolo
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione obbligatoria all'INADEL ai fini del trattamento di previdenza, e' estesa al personale non di ruolo impiegato, sanitario e salariato degli enti tenuti ad iscrivere i propri dipendenti di ruolo all'Istituto medesimo a norma delle disposizioni vigenti, purche' il personale predetto abbia almeno un anno di servizio continuativo e sia adibito a servizi di carattere permanente che comportino l'obbligo di iscrizione ai fini del trattamento di quiescenza erogato dagli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.
Testo vigente dal 18 marzo 1968
