Art. 5 — Assegno vitalizio - Conseguimento del diritto
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L'iscritto all'Istituto ai fini del trattamento di previdenza che - a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge - cessi dal servizio con almeno un triennio di iscrizione ed al quale non compete l'indennita' premio di servizio previsto dall'articolo 2, consegue il diritto all'assegno vitalizio:
- a)con meno di 15 anni di servizio in eta' non inferiore a 60 anni o in quella minore eventualmente prevista dal regolamento organico oppure per sopraggiunta inabilita' assoluta e permanente comprovata con visita medico-collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla data di cessazione;
- b)con almeno 15 anni e meno di 20 anni di servizio per inabilita' fisica che non raggiunga il grado di quella prevista dalla precedente lettera a);
- c)con meno di 20 anni di servizio per altre cause purche' comprovi con visita medico-collegiale, da richiedersi nel termine perentorio di tre anni dalla data di cessazione, la sua permanente inabilita' a riassumere servizio e non abbia chiesto ed ottenuto la costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS ai sensi della legge n. 322 del 2 aprile 1958. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano come servizi i periodi utili agli effetti del conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza. Per il personale di ruolo iscritto alla data da cui ha effetto la presente legge, si applicano le norme vigenti a tale data che eventualmente risultino piu' favorevoli.
Testo in vigore dal 18 marzo 1968 al 16 maggio 1996
