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Per procedere al reclutamento dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, sono indetti dal Ministero della difesa corsi di pilotaggio aereo nei modi e alle condizioni appresso indicate. Il numero massimo dei sottotenenti di complemento reclutati in base alla presente legge che, per ciascun esercizio finanziario, puo' essere mantenuto in servizio e' determinato annualmente con la legge di bilancio.

Testo in vigore dal 22 giugno 1960 al 15 giugno 1986

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