Le attivita' patrimoniali devolute all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali ai sensi della presente legge, nonche' gli incrementi patrimoniali che deriveranno dalla riscossione dei contributi previsti dai precedenti articoli 3 e 5 e dall'attivita' creditizia, sono destinati ad aumentare la riserva del Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato. Per lo speciale servizio del credito e' istituita presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali una gestione autonoma.

Testo vigente dal 7 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-11-25;1139~art11 · fonte del testo