L'OPAFS gode, per l'attivita' creditizia esercitata in base alla presente legge, degli stessi diritti e delle stesse facilitazioni, anche fiscali, gia' riconosciute al Fondo garanzia cessioni dal regolamento approvato con regio decreto 29 luglio 1914, n. 850, e dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 29 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-12-14;829~art27 · fonte su Normattiva