Art. 27 — Agevolazioni fiscali
L'OPAFS gode, per l'attivita' creditizia esercitata in base alla presente legge, degli stessi diritti e delle stesse facilitazioni, anche fiscali, gia' riconosciute al Fondo garanzia cessioni dal regolamento approvato con regio decreto 29 luglio 1914, n. 850, e dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 29 dicembre 1973
