Dall'ammissione al concorso per il conferimento degli assegni vitalizi facoltativi e' escluso ciascuno dei superstiti dell'iscritto alla gestione previdenza qualora un altro superstite, o gruppo di superstiti, dello stesso iscritto risulti contemporaneamente titolare di assegno vitalizio riguardato dal precedente art. 14 oppure di pensione o, comunque, ne abbia contemporaneamente diritto.
Testo vigente dal 7 dicembre 1957
