Dall'ammissione al concorso per il conferimento degli assegni vitalizi facoltativi e' escluso ciascuno dei superstiti dell'iscritto alla gestione previdenza qualora un altro superstite, o gruppo di superstiti, dello stesso iscritto risulti contemporaneamente titolare di assegno vitalizio riguardato dal precedente art. 14 oppure di pensione o, comunque, ne abbia contemporaneamente diritto.

Testo vigente dal 7 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-11-25;1139~art19 · fonte del testo