Gli oneri relativi alla esecuzione delle opere di edilizia scolastica, di cui al presente titolo, comprendono anche quelli:

  • a)per l'arredamento, compresa l'attrezzatura delle palestre e degli impianti sportivi;
  • b)per l'alloggio degli insegnanti, quando l'abitazione nei locali della scuola sia obbligatoria per legge;
  • c)per le incombenze di cui al quarto comma dell'articolo 16, quando tali adempimenti siano affidati ad Enti o, in tutto o in parte, a liberi professionisti;
  • d)per la spesa occorrente per l'acquisto delle aree nei casi in cui debba provvedere lo Stato ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.

Testo vigente dal 8 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-28;641~art2 · fonte su Normattiva