Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971
Art. 2 — Oneri accessori
Gli oneri relativi alla esecuzione delle opere di edilizia scolastica, di cui al presente titolo, comprendono anche quelli:
- a)per l'arredamento, compresa l'attrezzatura delle palestre e degli impianti sportivi;
- b)per l'alloggio degli insegnanti, quando l'abitazione nei locali della scuola sia obbligatoria per legge;
- c)per le incombenze di cui al quarto comma dell'articolo 16, quando tali adempimenti siano affidati ad Enti o, in tutto o in parte, a liberi professionisti;
- d)per la spesa occorrente per l'acquisto delle aree nei casi in cui debba provvedere lo Stato ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.
Testo vigente dal 8 agosto 1967
