Ai fini del precedente articolo sono ammesse spese per l'acquisto di aree, per la costruzione, l'ampliamento, l'adattamento e il completamento di edifici, nonche' per l'arredamento e le attrezzature occorrenti in concomitanza con le opere edilizie e, in via eccezionale, per lo acquisto di edifici sempreche' questi rispondano a criteri di funzionalita' didattica e ambientale e l'acquisto sia economicamente conveniente. Il programma quinquennale puo' comprendere anche spese per l'acquisto di aree disposto fra il 1 gennaio 1966 e la data di entrata in vigore della presente legge, qualora tali aree siano riconosciute idonee a norma del successivo articolo 38 ed utilizzate per le opere di edilizia comprese nel programma stesso. Degli stanziamenti di cui all'articolo 34 il 3 per cento e' accantonato anno per anno per fronteggiare situazioni derivate da eventi non prevedibili; la somma accantonata deve essere comunque impegnata non oltre l'ultimo anno del programma quinquennale.

Testo vigente dal 8 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-28;641~art35 · fonte su Normattiva