Le Universita' e gli Istituti di cui all'articolo 42 debbono trasmettere al Ministero della pubblica istruzione, entro il termine unico stabilito dal Ministero medesimo, il rispettivo piano quinquennale di opere di cui allo articolo 35, indicando le opere da realizzare secondo la graduatoria d'urgenza e accordando precedenza al completamento di singoli edifici o di singoli lotti funzionali di opere, gia' iniziati o parzialmente finanziati da precedenti leggi e, quando si tratti di costruzione di Istituti, concedendo preferenza agli edifici destinati a Istituti policattedra o a Dipartimenti. Il piano quinquennale e' accompagnato da idoneo atto di privati o da deliberazioni di Enti che abbiano assunto impegno a concorrere nella spesa per la realizzazione delle opere con la specifica indicazione della misura del concorso. Il piano quinquennale viene trasmesso, previa approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Universita'. La relativa delibera e i verbali della discussione sono allegati ai programmi.

Testo vigente dal 8 agosto 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-07-28;641~art36 · fonte del testo