Per gli edifici finanziati dalla presente legge, il limite di 50 milioni, previsto dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni, e' elevato a 100 milioni.
Testo vigente dal 8 agosto 1967
Per gli edifici finanziati dalla presente legge, il limite di 50 milioni, previsto dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni, e' elevato a 100 milioni.
Testo vigente dal 8 agosto 1967
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1967-07-28;641~art48 · fonte su Normattiva