Sono abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nella presente legge. Nelle Regioni a Statuto speciale e nelle province di Bolzano e di Trento non avranno efficacia le norme della presente legge in contrasto con i rispettivi ordinamenti. Le norme stabilite dalla presente legge che risultassero in eventuale contrasto con le leggi istitutive delle Regioni decadranno automaticamente all'atto in cui dette leggi saranno emanate.

Testo vigente dal 8 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-28;641~art60 · fonte su Normattiva