Art. 82 — Definizione dell'unità di conto europea e della localizzazione di attività
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Agli effetti della presente legge si intende per: unita' di conto europea, quella che risulta dall'articolo 1 della direttiva del consiglio delle Comunita' europee del 29 giugno 1976, n. 76/580; "localizzazione" delle attivita' in un determinato Stato la presenza di attivita' mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di tale Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili.
Testo in vigore dal 26 giugno 1978 al 18 febbraio 1992
