Art. 4 — Enti e tipi di società che possono esercitare le attività indicate nel punto A della tabella allegata
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Le attivita' indicate nel punto A) della tabella allegata possono essere esercitate soltanto da enti di diritto pubblico o da societa' per azioni, societa' cooperative a responsabilita' limitata e societa' di mutua assicurazione costituite ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2514 e 2546 del codice civile. Le societa' e gli enti di cui al comma 1 debbono limitare l'oggetto sociale all'esercizio delle attivita' indicate nel punto A) della tabella allegata, della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse a tali attivita', con esclusione di qualsiasi altra attivita' commerciale. E' vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di societa' che abbiano per oggetto l'esercizio delle attivita' indicate nel punto A) della tabella allegata esclusivamente all'estero.
Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995
