Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita

Art. 84 — Ultrattività delle autorizzazioni già rilasciate

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Le imprese in attivita' alla data di entrata in vigore della presente legge sono autorizzate a proseguire l'esercizio delle operazioni di assicurazione e di capitalizzazione comprese nei rami indicati nella tabella allegata, che corrispondono a quelle da esse praticate alla stessa data in base alle autorizzazioni gia' a loro concesse. La Banca nazionale delle comunicazioni puo' destinare a copertura delle riserve tecniche, oltre alle disponibilita' di cui all'articolo 32, anche le disponibilita' di cui all'articolo 2, secondo comma, numero 4, della legge 6 agosto 1967, n. 700. La Banca nazionale delle comunicazioni si conforma, nell'esercizio dell'attivita' assicurativa, alle disposizioni della presente legge, nonche' a quelle della legge 10 giugno 1978, n. 295. Restano ferme le disposizioni che disciplinano l'esercizio delle assicurazioni da parte della Banca nazionale delle comunicazioni, la quale per il raggiungimento dei suoi scopi puo' effettuare tutte le operazioni comprese nella tabella allegata.

Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 6 febbraio 1991

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urn:nir:stato:legge:1986-10-22;742~art84 · fonte su Normattiva