Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita

Art. 84 — Ultrattività delle autorizzazioni già rilasciate

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Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni sulla vita in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge ed in attivita' alla predetta data sono autorizzate ad esercitare i rami di cui ai punti I, II, III, IV e VI della tabella allegata. 2. Le imprese autorizzate all'esercizio delle operazioni di capitalizzazione in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge ed in attivita' alla predetta data sono autorizzate ad esercitare il ramo di cui al punto V della tabella allegata

Testo in vigore dal 6 febbraio 1991 al 19 maggio 1995

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urn:nir:stato:legge:1986-10-22;742~art84 · fonte su Normattiva