Art. 87 — Versamento del minimo del capitale sociale e costituzione della quota di garanzia per le società controllate dalle imprese di cui all'articolo 30, aventi la sede legale in altro Stato membro della Comunità economica europea
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Le societa' che si costituiranno entro il 31 dicembre 1991 per l'esercizio delle attivita' indicate nel punto A) della tabella allegata, qualora al capitale delle stesse partecipi in misura non inferiore al 95 per cento una impresa di assicurazione con sede legale in altro Stato membro della Comunita' economica europea, la quale eserciti in tale Stato congiuntamente le attivita' di cui al punto A) della tabella allegata e quelle di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295, e non eserciti gia' nel territorio della Repubblica le attivita' indicate nell'articolo 1 di quest'ultima legge, possono chiedere di limitare il versamento del capitale sociale minimo all'importo previsto dall'articolo 10 ridotto dell'importo corrispondente a 400 mila unita' di conto, offrendo per quest'ultimo importo una garanzia finanziaria irrevocabile rilasciata dall'impresa estera controllante. Le societa' di cui al comma 1 debbono unire alla domanda di autorizzazione un apposito piano che preveda, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in cui e' intervenuta l'autorizzazione, il progressivo versamento dell'importo del capitale sociale minimo non versato, con la correlativa progressiva riduzione dell'importo della garanzia finanziaria irrevocabile indicata al comma 1. Il versamento del capitale sociale deve essere. completato entro il settimo esercizio successivo a quello in cui e' intervenuta l'autorizzazione. Alla domanda deve altresi' essere allegato un certificato rilasciato dall'autorita' di vigilanza dello Stato nel quale si trova la sede legale dell'impresa controllante, dal quale risulti che l'impresa soddisfa alle condizioni previste per l'esercizio delle assicurazioni di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295, e a quelle per l'esercizio delle attivita' di cui al punto A) della tabella allegata. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora ricorrano le condizioni indicate ai commi 1 e 2, accoglie con il decreto di cui all'articolo 7 la richiesta della societa'. Nei confronti delle imprese che non si attengono alle disposizioni di cui al comma 2 e' disposta la revoca dell'autorizzazione.
Testo in vigore dal 7 novembre 1986 al 19 maggio 1995
