Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita
Art. 87 — Versamento del minimo del capitale sociale e costituzione della quota di garanzia per le società controllate dalle imprese di cui all'articolo 30, aventi la sede legale in altro Stato membro della Comunità economica europea
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Provvedimento abrogato dal d. lgs. 17 marzo 1995 n. 174.
Abrogato dal 19 maggio 1995
