Art. 13 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 febbraio 1942 al 14 dicembre 1950. Leggi il testo vigente →
[1]I sottufficiali, vigili scelti e vigili formano ruoli distinti per ciascun Corpo dei vigili del fuoco. La loro nomina e' deliberata dal Consiglio di amministrazione di cui all'articolo Il Ministro per l'interno ha facolta' di distaccare temporaneamente tale personale da un Corpo dei vigili del fuoco ad un altro per eccezionali esigenze di servizio.
[2]Il Ministro per l'interno ha pure facolta' di trasferire i sottufficiali, vigili scelti e vigili da un Corpo dei vigili del fuoco ad un altro per ragioni di servizio, per esigenze di carattere disciplinare o su domanda, purche' nel Corpo di nuova destinazione vi siano vacanze di organico nel grado ricoperto dal personale da trasferire.
[3]Il personale trasferito ai sensi del comma precedente, va a prendere posto nel ruolo del Corpo di destinazione a seconda della anzianita' di grado.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 14 dicembre 1950
