Art. 13 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139
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[1]I sottufficiali, vigili scelti e vigili formano ruoli distinti per ciascun Corpo dei vigili del fuoco. La loro nomina e' deliberata dal Consiglio di amministrazione di cui all'articolo Il Ministro per l'interno ha facolta' di distaccare temporaneamente tale personale da un Corpo dei vigili del fuoco ad un altro per eccezionali esigenze di servizio.
[2]Il Ministro per l'interno ha pure facolta' di trasferire i sottufficiali, vigili scelti e vigili da un Corpo dei vigili del fuoco ad un altro per ragioni di servizio, per esigenze di carattere disciplinare o su domanda, purche' nel Corpo di nuova destinazione vi siano vacanze di organico nel grado ricoperto dal personale da trasferire.
[3]Il personale trasferito ai sensi del comma precedente, va a prendere posto nel ruolo del Corpo di destinazione a seconda della anzianita' di grado.
[4]((I volontari ausiliari arruolati a norma dell'ultimo comma dell'art. 7 sono considerati a tutti gli effetti come militari di leva; ad essi si applicano, tuttavia, le norme penali e disciplinari che sono stabilite per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I volontari ausiliari sono iscritti in quadri speciali delle scuole centrali antincendi, presso le quali debbono frequentare un corso di addestramento tecnico professionale della durata di quattro mesi; al termine del corso possono essere destinati a prestare servizio presso i Corpi vigili del fuoco per l'addestramento di specializzazione e, ultimato il periodo di servizio, sono collocati in congedo)).
Testo in vigore dal 14 dicembre 1950 al 20 aprile 2006
