Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 febbraio 1942 al 7 dicembre 1955. Leggi il testo vigente →
[1]Il servizio di estinzione incendi e l'apporto dei soccorsi tecnici urgenti sono gratuiti.
[2]Sono a pagamento:
- a)i soccorsi tecnici prestati, su richiesta di Enti o di privati, dopo cessata l'urgenza;
- b)le visite e gli speciali servizi di vigilanza, obbligatori o richiesti, ai fini della prevenzione incendi.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 7 dicembre 1955
