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[1]Il servizio di estinzione incendi e l'apporto dei soccorsi tecnici urgenti sono gratuiti.

[2]Sono a pagamento:

  • a)i soccorsi tecnici prestati, su richiesta di Enti o di privati, dopo cessata l'urgenza;
  • b)le visite e gli speciali servizi di vigilanza, obbligatori o richiesti, ai fini della prevenzione incendi.

Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 7 dicembre 1955

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-12-27;1570~art26 · fonte del testo