Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 dicembre 1955 al 20 aprile 2006. Leggi il testo vigente →

[1]Il servizio di estinzione incendi e l'apporto dei soccorsi tecnici urgenti sono gratuiti.

[2]Sono a pagamento:

  • a)i soccorsi tecnici prestati, su richiesta di Enti o di privati, dopo cessata l'urgenza;5
  • b)le visite e gli speciali servizi di vigilanza, obbligatori o richiesti, ai fini della prevenzione incendi.5
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 ottobre 1955, n. 1077

5

La L. 24 ottobre 1955, n. 1077, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "I compensi spettanti al personale permanente e volontario per i servizi a pagamento, di cui all'art. 26, secondo comma, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, concernente norme per l'organizzazione dei servizi antincendi, sono stabiliti in conformita' della tabella di cui all'allegato n. 4 annesso alla presente legge".

Testo in vigore dal 7 dicembre 1955 al 20 aprile 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 dicembre 1955

Confronto con la versione in vigore dal 3 febbraio 1942 al 7 dicembre 1955.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 ottobre 1955, n. 1077

    La L. 24 ottobre 1955, n. 1077, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "I compensi spettanti al personale permanente e volontario per i servizi a pagamento, di cui all'art. 26, secondo comma, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, concernente norme per l'organizzazione dei servizi antincendi, sono stabiliti in conformita' della tabella di cui all'allegato n. 4 annesso alla presente legge".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-12-27;1570~art26 · fonte del testo