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[1]Il servizio di estinzione incendi e l'apporto dei soccorsi tecnici urgenti sono gratuiti.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 ottobre 1955, n. 1077
5La L. 24 ottobre 1955, n. 1077, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "I compensi spettanti al personale permanente e volontario per i servizi a pagamento, di cui all'art. 26, secondo comma, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, concernente norme per l'organizzazione dei servizi antincendi, sono stabiliti in conformita' della tabella di cui all'allegato n. 4 annesso alla presente legge".
Testo in vigore dal 7 dicembre 1955 al 20 aprile 2006
