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Con le entrate del Corpo dei vigili del fuoco si provvede:
- a)alle spese per il trattamento economico, a qualsiasi titolo, compresa la quiescenza, del personale sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti ed a quelle per il trattamento economico del personale volontario;
- b)alla spesa per i nuovi acquisti di materiale;
- c)alla manutenzione ordinaria e straordinaria del materiale;
- d)a quant'altro occorre per il buon funzionamento del Corpo.
Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006
