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Con le entrate del Corpo dei vigili del fuoco si provvede:

  • a)alle spese per il trattamento economico, a qualsiasi titolo, compresa la quiescenza, del personale sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti ed a quelle per il trattamento economico del personale volontario;
  • b)alla spesa per i nuovi acquisti di materiale;
  • c)alla manutenzione ordinaria e straordinaria del materiale;
  • d)a quant'altro occorre per il buon funzionamento del Corpo.

Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-12-27;1570~art44 · fonte del testo