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[1]Per i Comuni che avevano corpi pompieri con personale prevalentemente permanente, la spesa da consolidare per l'esercizio e l'ordinaria manutenzione e rinnovazione delle macchine e degli attrezzi, non puo' essere inferiore ad un decimo del totale degli stanziamenti per spese ordinarie, attinenti al servizio antincendi.

[2]Per gli stessi Comuni, tra le spese straordinarie ricorrenti, deve essere consolidato, per nuovi acquisti di carri, macchine ed attrezzi, un importo non inferiore ad un decimo dell'ammontare complessivo delle previsioni del bilancio medesimo per il servizio antincendi.

[3]Per i Comuni, che avevano corpi pompieri con personale volontario, incaricato e simile, le percentuali di cui ai commi 1° e 2° sono elevate a tre decimi.

Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:1941-12-27;1570~art66 · fonte del testo