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[1]Ai fini della presente legge e nell'esercizio delle loro funzioni, gli appartenenti ai Corpi dei vigili del fuoco, sia permanenti che volontari, sono agenti di pubblica sicurezza e godono, nei viaggi per servizio, degli stessi benefici concessi agli agenti della forza pubblica circa l'uso dei pubblici trasporti statali, provinciali e comunali.

[2]Gli ufficiali ed i sottufficiali sono ufficiali di polizia giudiziaria, i vigili scelti ed i vigili sono agenti di polizia giudiziaria.

[3]Quando ricorrano eccezionali circostanze da valutarsi dai Prefetti, ai Corpi dei vigili del fuoco possono essere affidati mansioni e lavori per i quali il personale dei Corpi stessi abbia particolari attitudini in dipendenza dei servizi di istituto. L'incarico deve comunque avere carattere assolutamente provvisorio.

Testo in vigore dal 3 febbraio 1942 al 20 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:1941-12-27;1570~art8 · fonte del testo