Art. 9 — Ammendanti e correttivi
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 novembre 1984 al 2 marzo 1997. Leggi il testo vigente →
Sono "ammendanti" oppure "correttivi" i prodotti conformi alla definizione di cui all'articolo Le caratteristiche ed i criteri che li contraddistinguono sono riportati nell'allegato 1C della presente legge. Per l'identificazione, il controllo delle caratteristiche e la circolazione degli ammendanti e correttivi, si applicano le norme previste per i concimi di cui al precedente articolo 8. Le indicazioni facoltative ammesse sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento sono quelle riportate nell'allegato 1C. Coloro che intendono ottenere il riconoscimento e l'iscrizione nell'allegato 1C di nuovi tipi di ammendanti oppure correttivi debbono inoltrare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, corredandola della necessaria documentazione tecnica contenente, tra l'altro, la specifica indicazione dei metodi di analisi necessari. Alle modifiche dell'allegato 1C, nonche' all'iscrizione di nuovi tipi di ammendanti oppure correttivi, si provvedera' con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanita' e previo parere della commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 10. Con le medesime modalita' di cui al comma precedente si provvedera' a fissare i limiti massimi di concentrazione di metalli pesanti negli ammendanti e nei correttivi ed all'aggiornamento e modifica di tali limiti.
Testo in vigore dal 6 novembre 1984 al 2 marzo 1997
