Art. 9 — Ammendanti e correttivi
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Sono "ammendanti" oppure "correttivi" i prodotti conformi alla definizione di cui all'articolo Le caratteristiche ed i criteri che li contraddistinguono sono riportati nell'allegato 1C della presente legge. Per l'identificazione, il controllo delle caratteristiche e la circolazione degli ammendanti e correttivi, si applicano le norme previste per i concimi di cui al precedente articolo 8. Le indicazioni facoltative ammesse sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento sono quelle riportate nell'allegato 1C. Coloro che intendono ottenere il riconoscimento e l'iscrizione nell'allegato 1C di nuovi tipi di ammendanti oppure correttivi debbono inoltrare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, corredandola della necessaria documentazione tecnica contenente, tra l'altro, la specifica indicazione dei metodi di analisi necessari. Alle modifiche dell'allegato 1C, nonche' all'iscrizione di nuovi tipi di ammendanti oppure correttivi, si provvedera' con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ((di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanita')) e previo parere della commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 10. Con le medesime modalita' di cui al comma precedente si provvedera' a fissare i limiti massimi di concentrazione di metalli pesanti negli ammendanti e nei correttivi ed all'aggiornamento e modifica di tali limiti.
Testo in vigore dal 2 marzo 1997 al 5 luglio 2006
