La vendita all'ingrosso dei prodotti della pesca, secondo le presenti norme, fatta eccezione, ove occorra, di quanto concerne la costruzione degli impianti e la istituzione dei servizi di cassa, puo' essere organizzata anche nei centri litoranei rispetto ai quali non ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 1. In tali centri l'iniziativa di disciplinare le vendite all'ingrosso puo' essere presa, oltreche' dai Comuni, anche dalle locali Organizzazioni dei produttori, in base ad accordi con l'Autorita' comunale.

Testo vigente dal 29 settembre 1938

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urn:nir:stato:legge:1938-07-12;1487~art2 · fonte del testo