[1]Nei Comuni dove e' organizzato il mercato all'ingrosso del pesce debbono essere venduti nel mercato stesso i prodotti della pesca destinati al commercio ed al consumo locale, provenienti sia dalla pesca locale che da altri centri, salvo quanto disposto nel comma seguente. Sono soggetti soltanto al controllo della Direzione del mercato per gli accertamenti statistici e sanitari i prodotti della pesca destinati ad altri centri, quelli venduti alle ditte conserviere, quelli venduti con contratti di carattere continuativo e quelli direttamente venduti al dettaglio da parte dei produttori entro i limiti e con le modalita' stabilite dai singoli regolamenti di mercato.

[2]((Il prefetto puo' disporre, sentita la speciale Commissione di cui all'art. 15, deroghe circa l'obbligo della vendita, nel mercato per particolari specie di prodotti ittici)).

Testo vigente dal 19 giugno 1955

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 giugno 1955

Confronto con la versione in vigore dal 29 settembre 1938 al 19 giugno 1955. 6 parole tolte, 2 parole aggiunte.

Il tolto: Ministero dell'agricoltura e delle foreste aggiunto: prefetto puo' disporre, sentita la speciale Commissione di cui all'art. tolto: 13 aggiunto: 15, deroghe circa l'obbligo della venditaaggiunto: , nel mercato per particolari specie di prodotti ittici.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1938-07-12;1487~art3 · fonte del testo